La nuova
revisione della Direttiva Europea sul Tabacco, dopo il voto contrario del
Parlamento Europeo lo scorso Autunno che ha bocciato senza appello l’articolo
18, è il prodotto di un dialogo a 3 tra Commissione, Consiglio e rappresentanti
del Parlamento europeo. Tale revisione si è svolta a porte chiuse e senza interventi esterni come invece previsto dal
Regolamento di funzionamento dell’Unione e come denunciato all’Ombudsman
europeo. Il risultato di tale “trialogo” a porte chiuse, è stato la completa
riscrittura dell’Art. 18 (diventato ora Art. 20) e delle premesse dalla n. 36
alla n. 48.
Doverosa una
premessa: Le Direttive europee devono essere recepite dagli stati membri e
trasformate in legislazione locale. Tale processo deve verificare anche le
eventuali violazioni della costituzione del paese membro e potrebbe di
conseguenza essere recepita in maniera diversa dalla forma proposta. Come sarà
recepita la Direttiva in Italia e negli altri paesi europei, lo sapremo
soltanto nei prossimi 18 mesi.
Non è stato il
testo della nuova direttiva o il voto in Parlamento a sorprenderci. Già si
sapeva da Dicembre come sarebbe andata a finire. Sono stati i comunicati stampa
emessi dall’ufficio del commissario alla salute Tonio Borg (il nuovo
Commissario europeo alla Salute, nominato dopo le dimissioni del suo connazionale John Dalli) a creare i
maggiori problemi.
Comunicati che
hanno portato molti commentatori a dire che “la montagna ha partorito un
topolino”, oppure che in fondo “per le sigarette elettroniche non cambia molto”
e così via. Qual è quindi il problema? Il problema è che le affermazioni
contenute in questi comunicati sono false e fuorvianti. Ad iniziare da: “i prodotti che non contengono
nicotina non rientrano nel campo di
applicazione della direttiva”.
Vediamo nel dettaglio i punti salienti della direttiva.
Art. 2, comma 16 e 17: Il Prodotto
La versione
originale dell’Art. 18 della TPD parlava di Nicotine Containing Products (NCP)
identificando quindi i liquidi contenenti nicotina ed escludendo dalla
regolamentazione tutti il liquidi con nicotina inferiore allo 0,2% e l’Hardware.
Questa nuova versione della TPD parla esplicitamente di Sigarette Elettroniche la cui definizione è inserita nell’Art. 2,
comma 16 e 17 che recitano:
16) "sigaretta elettronica": un
prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un
bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un
serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette
elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore
di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso;
17) "contenitore di liquido di
ricarica": flacone che contiene un liquido contenente nicotina
utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica;
Il comma 16 parla
quindi di “prodotti utilizzabili per il
consumo…”, non di “prodotti
contenenti nicotina…”. Inoltre, questa definizione comprende tutto
l’hardware incluso “il dispositivo privo
di cartuccia e serbatoio”, il corpo della eGo tanto per fare un esempio.
Subito dopo quindi,
l’ufficio di Tonio Borg si è affrettato
a precisare che le regole valgono solo per le sigarette elettroniche
contenenti nicotina. Ma in quest’altro comunicato, prima dice che: “i prodotti che non contengono nicotina non rientrano nel campo di
applicazione della direttiva” ma poco più avanti dice: “Le nuove regole non si applicheranno alle
sigarette elettroniche medicinali […] ma interesseranno tutte le sigarette
elettroniche di consumo immesse sul mercato dell'UE.” inoltre viene
rappresentata la eGo tra i prodotti
regolamentati.
E’ colpa quindi
solo della fretta di giungere ad un’approvazione veloce della Direttiva, prima
delle elezioni europee di Marzo? Oppure è un tentativo di tenere calmi i
vapers con comunicati stampa ammiccanti, quando la verità è un’altra?
Il testo parla
quindi di “prodotti utilizzabili per il
consumo di vapore contenente nicotina” e non di “prodotti contenenti nicotina” come avrebbe invece dovuto essere. Inutili
quindi i tentativi di fuorviare l’opinione pubblica con comunicati stampa
ingannevoli, il testo della direttiva è chiaro ed inequivocabile.
Quindi il comma
16 comprende tutte le sigarette elettroniche, indipendentemente dal fatto
che contengano liquidi o no, con o senza nicotina. Il comma 17 comprende
invece i soli liquidi con nicotina. E’ quindi ipotizzabile che i liquidi senza
nicotina e le componenti base degli stessi, siano liberamente
commercializzabili.
Art. 20, comma 1: Prodotti Farmacologici
Il primo comma
dell’Art. 20 autorizza le aziende farmaceutiche a produrre ed immettere sul
mercato, sigarette elettroniche con qualsiasi tenore di nicotina e senza
sottostare ad alcuna delle regole contenute nello stesso Art. 20.
Se a prima vista
questa disposizione sembra riguardare il solo mercato farmacologico, produce
una serie di impatti sulla direttiva stessa e che analizzeremo più avanti
trattando i commi 7, 8 e 9.
Si calcola comunque che in Europa, il 30% dei vapers
utilizzino ecigs con livelli di nicotina superiori ai 20mg/ml. Questa fetta
di mercato viene quindi “regalata” alle aziende farmaceutiche.
Art. 20, comma 2: Notifiche
2. I fabbricanti e gli importatori di
sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica effettuano una
notifica alle autorità competenti degli Stati membri di eventuali prodotti di
tale tipo che intendono immettere sul mercato. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista
immissione sul mercato.
[…]
Per ogni modifica sostanziale del prodotto è presentata una nuova notifica.
[…]
Per ogni modifica sostanziale del prodotto è presentata una nuova notifica.
Ecco un
bellissimo articolo fatto apposta per uccidere l’innovazione. Tanti prodotti hanno un ciclo di vita
inferiore ai 6 mesi. In Europa saranno in commercio solo prodotti obsoleti già
fuori produzione per altri mercati.
Le tante aziende
italiane che producono liquidi per sigaretta elettronica, ogni volta che
studiano un nuovo aroma (es: pera al
cioccolato con spruzzata di cannella) dovranno notificare il nuovo prodotto
ed attendere 6 mesi prima di
immetterlo sul mercato. Sembra studiata apposta per uccidere le piccole
aziende che fanno della ricerca degli aromi il loro punto di forza.
b) elenco
di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e delle emissioni risultanti
dal suo impiego, suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi quantitativi;
c) dati
tossicologici riguardanti gli ingredienti e le emissioni del prodotto, anche quando
riscaldati, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei
consumatori quando inalati e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di
dipendenza;
d) informazioni
sulle dosi e sull'assorbimento di nicotina in condizioni di consumo normali o
ragionevolmente prevedibili;
Quasi semplice
produrre la documentazione di cui al punto b) mentre per i punti c) e d)
potrebbero sorgere delle difficoltà. Ad oggi infatti, tutti gli studi sulle
emissioni e sull’assorbimento di nicotina sono stati rifiutati dalle autorità
competenti (Commissione europea inclusa) e bellamente ignorati come non
esistessero. Addirittura, per produrre la direttiva di cui stiamo parlando, i
dati tecnici degli esperti del settore sono stati falsificati (qui e qui) per giustificare
la definizione del limite massimo di nicotina utilizzabile.
Sarà interessante
conoscere l’opinione dei produttori di eliquids in merito alla loro capacità e
possibilità finanziaria di eseguire tali analisi e produrne i risultati
richiesti. Dubitiamo che tutti possano affrontare questi costi. Gli inglesi
hanno calcolato un costo di circa 180.000€ per ciascun eliquid. Va comunque
evidenziato che tali dati non saranno necessari per i prodotti autorizzati come
farmaci e per le sigarette di tabacco.
g) dichiarazione
attestante la piena responsabilità del fabbricante e dell'importatore riguardo
alla qualità e alla sicurezza del prodotto, quando è immesso sul mercato e
utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili.
Non è ancora
molto chiaro l’impatto di questo tipo di assunzione di responsabilità. Non
sembra in linea con il resto del mercato ma servirà un serio parere legale per
comprenderne fino a fondo le implicazioni. Un esempio su tutti: nel caso di
esplosione di una batteria, le responsabilità del produttore sono le stesse che
ha un produttore di telefoni cellulari?
Gli Stati membri possono esigere imposte
proporzionate dai fabbricanti e dagli importatori dei prodotti del tabacco per
la ricezione, la memorizzazione, la gestione e l'analisi dei dati ad essi
trasmessi.
Ecco finalmente
una frase che farà contenti i burocrati del MEF. Almeno potranno dire: “che pivelli i legislatori europei, noi l’avevamo
già fatto ben prima di loro!”. Ovviamente, il termine “proporzionate” non
rientra nel vocabolario attualmente in uso al MEF.
Art. 20, comma 3: Limiti
a) il
liquido contenente nicotina sia immesso sul mercato solo in contenitori di
liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml, in
sigarette elettroniche usa e getta o in cartucce monouso con cartucce o
serbatoi di volume non superiore a 2 ml;
b) il
liquido contenente nicotina non presenti un contenuto di nicotina superiore
a 20 mg/ml;
Si parla qui
soltanto delle dimensioni dei contenitori di liquidi immessi sul mercato.
Usa-e-getta, cartucce precaricate, tank precaricati hanno un limite di 2ml. Le
boccette hanno un limite di 10ml.
Questo non impedisce quindi l’utilizzo di
tank o atomizzatori RBA con capienze superiori.
Segue poi, quanto
già detto in merito al mercato farmaceutico.
c) il
liquido contenente nicotina non contenga gli additivi elencati
all'articolo 7, paragrafo 6;
d) per
produrre il liquido contenente nicotina siano usati solo ingredienti di elevata
purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di cui al paragrafo 2,
lettera b), del presente articolo sono presenti nel liquido contenente
nicotina solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili
durante la produzione;
Questi due
paragrafi, indubbiamente utili per la garanzia di qualità dei prodotti e della
salute pubblica, sono gli unici che stabiliscono dei limiti quantitativi e
qualitativi in qualche modo definiti ed accettabili.
f) le
sigarette elettroniche rilascino le dosi di nicotina a livelli costanti in
condizioni normali d'uso
Questo paragrafo
farà sicuramente discutere. Sulle sigarette non sono riusciti ad ottenere
questo tipo di risultato. Troppo dipendente dal modo in cui uno fuma, da come
tiene in mano la sigaretta (coprendo, ad esempio, i pori del filtro),
dall’intensità e dalla durata del tiro. Si sono rassegnati quindi ad utilizzare
simulazioni con macchine aspiranti che sono risultate però troppo falsate
rispetto ai dati reali.
Come potranno
pretendere queste informazioni dalle sigarette elettroniche? Chi stabilirà
quali sono le “condizioni normali d’uso” visto che la direttiva non lo dice? Ma
soprattutto: vieteranno tutti i prodotti che non sono in grado di dimostrare
ciò?
Una sicurezza:
Tutti i devices a Voltaggio o Potenza Variabile (VV e VW) non sono in regola
per quanto riguarda questa definizione. La dose di vapore (e quindi di
nicotina) varia in funzione della potenza.
g) le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano a prova di bambino e
manomissione, siano protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un
meccanismo per una ricarica senza perdite.
Altro bel
paragrafo. Ma chi (e quando) stabilirà i parametri? Qual è la definizione di
“sicuro”? Ogni Stato membro stabilirà le proprie regole? Il rischio di
confusione ed i tentativi di “protezionismo” del mercato interno, a discapito
dei prodotti stranieri, è altissimo.
Un prodotto a
prova di manomissione è esattamente l’opposto degli atomizzatori rigenerabili
in voga in questo periodo. Ce li dovremo quindi scordare, inclusi gli
atomizzatori in cui è possibile sostituire solo la coil.
Inoltre nessun
prodotto, tra quelli attualmente sul mercato, è munito di meccanismo di
ricarica senza perdite.
Art. 20, comma 6: Vendite transfrontaliere
Il comma 6 non fa
altro che richiamare l’art. 18 che a sua volta dice:
1.
Gli Stati membri possono vietare le
vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco ai consumatori. Gli
Stati membri cooperano per impedire tali vendite. Le rivendite che effettuano
vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco non possono
rifornire di tali prodotti i consumatori negli Stati membri in cui tali vendite
sono state vietate…
Non servono molti
commenti. Le vendite via Internet tra stati europei sarà vietata.
Art. 20, comma 7: Dati di vendita
Guardiamo solo il
punto ii) del comma 7:
Gli Stati
membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche
e di contenitori di liquido di ricarica presentino annualmente alle autorità
competenti:
ii) informazioni
sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, i non
fumatori e i principali tipi di utilizzatori attuali;
Come si può
notare, è fatto obbligo ai produttori ed agli importatori di fornire dati
relativi ai consumatori (che però si rivolgono ai negozi e non ai produttori)
compresi dati personali (età, preferenze, se “non fumatore”, etc.
Questi dati
dovranno essere quindi forniti dai negozi ai produttori. A loro volta, i negozi
dovranno chiedere questi dati agli utenti all’atto dell’acquisto. Vero che in
Italia potrebbero rendere obbligatoria la tessera sanitaria per registrare l’acquisto,
ma ci sono comunque impatti sulla privacy che non saranno molto semplici,
soprattutto in altri stati dove queste cose vengono prese con maggior serietà.
E’ altresì
importante evidenziare il fatto che questa ennesima complicazione sul processo
di vendita vale solo per le sigarette elettroniche vendute liberamente,
escludendo quindi quelle vendute in farmacia ma soprattutto escludendo tutti i
prodotti a base di tabacco.
Art. 20, comma 11: Messa al bando di prodotti
Concludiamo con l’ultima
perla della Commissione Salute la quale si arroga il potere di vietare
qualsiasi prodotto messo al bando in 3 stati membri. Come dire che le Major d’ora
in poi, dovranno “foraggiare” soltanto 3 staterelli del cavolo per bloccare i
prodotti delle piccole aziende. Niente più lunghe e costose attività di
lobbying a Strasburgo, solo qualche vacanza su un’isola soleggiata.